DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE
Articolo 1
È costituita una associazione denominata, "MAMRE", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Articolo 2
L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione È lo svolgimento di attività nel settore di assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione e tutela dei diritti civili.
L'associazione, luogo di maturazione comune per quanti ne fanno parte, si ispira ai principi di solidarietà nella fiducia della Divina Provvidenza.
L'associazione nello svolgimento della sua attività si prefigge i seguenti principi ispiratori e finalità:
- solidarietà e rispetto dell'uomo;
- apertura a tutti gli uomini;
- servizio a tutti gli uomini in stato di bisogno;
- realizzare progetti di sostegno, cura e presa in carico di persone in stato di bisogno;
- valorizzare le risorse dell'individuo per la realizzazione ed il benessere della persona;
- aiutare l'integrazione all'interno delle famiglie appartenenti a diverse etnie;
- promuovere il reinserimento sociale di persone portatrici di handicap fisici e psichici, anziani autosufficienti e non autosufficienti; persone con dipendenze da sostanze stupefacenti e alcoliche, malate di AIDS o affette da problemi sociali imprevedibili, minori a rischio; persone con pendenze penali, extracomunitari senza fissa dimora; famiglie emarginate per motivi economici e culturali, persone ridotte in schiavitù e sfruttamento;
- promuovere attività di formazione, organizzazione di eventi culturali e campagne di sensibilizzazione su tematiche relative alle finalità dell'associazione;
- produrre materiale didattico, divulgativo, pubblicazioni, testi e filmati;
- collaborare con gruppi od enti che perseguono i medesimi obiettivi dell'associazione, anche all'estero;
- sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove forme ed attività di servizio in risposta ai bisogni emergenti;
- svolgere attività di psicoterapia e supporto psicologico;
- L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 3
L'associazione ha sede in Strada delle Maddalene 366/B - Torino.
Articolo 4
L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento:
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi dello Stato, di enti pubblici e privati ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- contributi di organismi internazionali;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
Articolo 5
Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci volontari.
I soci fondatori sono quei soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Associazione, intervenendone all'atto costitutivo nonché quelli che in tale sede siano come tali cooptati all'unanimità dai soci fondatori.
I soci ordinari sono quei soggetti, che condividendo le finalità dell'associazione contribuiscono attivamente al loro perseguimento e versano la quota annuale fissata dal comitato direttivo.
I soci volontari sono quei soggetti, che condividendo le finalità dell'associazione contribuiscono attivamente al loro perseguimento senza retribuzione alcuna.
Articolo 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
Articolo 7
Sono organi dell'associazione:
- - l'assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente e Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 8
Gli associati formano l'assemblea.
L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato, a mezzo posta, fax o e-mail, a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Articolo 9
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica sette anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo:
- elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati;
- è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
- provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'Articolo 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460;
- potrà inoltre delegare, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione;
- delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o e-mail.
Articolo 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Articolo 11
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. è composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
Articolo 12
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Articolo 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o associazioni senza fine di lucro che per legge, statuto o regolamento perseguono le stesse finalità dell'associazione.
Articolo 13
L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'Articolo 27 c.c.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'Articolo 27 c.c.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Articolo 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
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